Art. 204 — Bolletta di temporanea esportazione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
La dichiarazione per la temporanea esportazione dev'essere fatta nei modi e nelle forme prescritti dall'art. 57 e deve inoltre contenere l'indicazione dello scopo per il quale le merci si vogliono esportare temporaneamente e l'obbligazione di reimportarle entro il termine stabilito. Per l'esportazione temporanea e' rilasciata al proprietario della merce la "bolletta di temporanea esportazione".
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva