Art. 206-ter
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In deroga all'art. 199, primo comma, l'autorita' competente al rilascio della autorizzazione ai sensi degli articoli 201 e 202 puo' consentire che a seguito della temporanea esportazione di merci per riparazione, compresi il riattamento e la messa a punto, siano reimportati prodotti da classificare nella stessa sottovoce tariffaria e che risultino di qualita' e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente esportate, se queste fossero state sottoposte ai trattamenti previsti. Se le merci da esportare temporaneamente sono state gia' utilizzate, puo' essere autorizzata la reimportazione di prodotti nuovi solo alle condizioni che saranno stabilite dal Ministero delle finanze d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221. Il Ministero delle finanze d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' consentire che la reimportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea esportazione delle merci da sottoporre a riparazione. In tali casi nell'autorizzazione sono stabiliti:
- a)qualita', quantita' e denominazione tariffaria dei prodotti ammessi alla preventiva reimportazione nonche' delle merci che verranno esportate temporaneamente;
- b)il termine entro il quale deve avvenire la temporanea esportazione;
- c)le altre condizioni e modalita' necessarie per la esecuzione delle operazioni. Il regime di cui ai precedenti commi non si applica alle merci che si trovano in temporanea importazione per ricevere i trattamenti previsti dall'art. 176 ne' alle merci sottoposte alla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili, a norma dell'art. 235 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ad alcune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli.
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva