Art. 206

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((Il capo della circoscrizione doganale nella quale e' compresa la dogana di emissione della bolletta di temporanea esportazione,)) puo', quando le circostanze lo giustificano, consentire che le merci temporaneamente esportate siano reimportate, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, ancorche' non abbiano ricevuto, in tutto o, in parte, il trattamento previsto nella relativa autorizzazione. Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'articolo 221, puo' stabilire casi in cui e' consentito reimportare, a scarico delle corrispondenti bollette di temporanea esportazione, merci che abbiano ricevuto all'estero un trattamento diverso da quello previsto.

Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art206 · fonte su Normattiva