Art. 207
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Alla reimportazione di merci che, sono state esportate temporaneamente per essere sottoposte ad uno o piu' dei trattamenti previsti all'art. 200 sono dovuti i diritti doganali propri delle merci reimportate, da liquidarsi nelle misure vigenti al momento in, cui e' accettata la dichiarazione di reimportazione. Dall'ammontare dei diritti doganali come sopra calcolati va detratto un importo pari all'ammontare dei diritti doganali ai quali sarebbero assoggettate le merci temporaneamente esportate nel caso di importazione dal Paese ((ove hanno subito l'ultima operazione relativa al trattamento od ai trattamenti di cui al comma precedente)). ((Alla reimportazione autorizzata ai sensi dell'art. 206, primo comma, di merci che non hanno subito, neanche parzialmente, il trattamento previsto nell'autorizzazione di temporanea esportazione si applica ai fini dei diritti di confine il trattamento stabilito per le merci in reintroduzione.))
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva