Art. 210 — Bolletta di reimportazione
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Per la reimportazione di merci temporaneamente esportate, oltre alla bolletta di temporanea esportazione, deve essere presentata dichiarazione, nei modi e nelle forme stabiliti dall'articolo La dichiarazione deve altresi' indicare la data e il numero della bolletta di temporanea esportazione della quale si domanda lo scarico, nonche' la dogana che l'ha emessa. ((Riconosciuta l'identita' o l'equivalenza delle merci))in confronto con quelle esportate temporaneamente, e' rilasciata dalla dogana la "bolletta di reimportazione".
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva