Art. 211

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Il capo della circoscrizione doganale puo' consentire, prima della scadenza del termine fissato nella bolletta di temporanea esportazione, l'esportazione definitiva, in tutto o in parte, delle merci temporaneamente esportate. Restano fermi i divieti e le restrizioni di ogni, genere stabiliti all'esportazione. Per l'esportazione definitiva consentita ai sensi del primo comma saranno pagati i diritti doganali di esportazione che sarebbero stati eventualmente dovuti sulle merci temporaneamente esportate alla data in cui fu accettata dalla dogana la dichiarazione di temporanea esportazione, nonche' gli interessi di mora di cui all'art. 218 per il tempo decorso da tale data a quella di accettazione della dichiarazione di esportazione definitiva.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art211 · fonte su Normattiva