Art. 213

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →

In caso di mancata reimportazione, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, delle merci temporaneamente esportate si osservano le disposizioni dell'art. 211, terzo comma, avendo riguardo, per quanto concerne la liquidazione degli interessi di mora, al periodo di tempo decorso dalla data di accettazione della dichiarazione di temporanea esportazione a quella di scadenza del termine assegnato per la reimportazione.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art213 · fonte su Normattiva