Art. 214 — Traffico internazionale in regime di temporanea importazione ed esportazione
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Salve le maggiori facilitazioni previste dagli accordi internazionali, sono ammessi al regime dell'importazione ed esportazione temporanea di cui ai precedenti articoli del presente capo i veicoli, i contenitori, i recipienti, gli strumenti, gli apparecchi, gli attrezzi, le macchine, i prodotti, i materiali di ogni genere ed il bestiame destinati al traffico internazionale, previa prestazione di idonea cauzione ai sensi degli articoli 182 e 205. S'intende per traffico internazionale il movimento di detti veicoli, contenitori, recipienti, strumenti, apparecchi, attrezzi, macchine, prodotti, materiali e bestiame, spediti da e per l'estero e da riesportare o reimportare tal quali, per essere impiegati per il trasporto, il condizionamento ed il contenimento di merci in importazione ed in esportazione anche temporanea, per servire come campioni, per studio, per visionatura, per esperimento, per collaudo, ((per esecuzione di lavori ovvero per produzione di beni o di servizi,)) per tentarne la vendita, per manifestazioni culturali, fieristiche, artistiche, sportive, tecniche; scientifiche, per turismo, per spettacoli, esclusi quelli cinematografici, per pascolo, per riproduzione nonche' per altre similari esigenze. Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero, stabilisce i casi nei quali il traffico internazionale in regime di importazione ed esportazione temporanea e consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, determinando il termine massimo concedibile per tale regime nonche' le condizioni e le formalita' doganali da osservarsi e prevedendo, ove l'adeguamento alla dinamica del traffico lo esiga, anche l'esonero dalla emissione del documento doganale e dalla prestazione della garanzia nonche' la possibilita' di impiego nel traffico interno dei veicoli ferroviari, degli aeromobili e dei contenitori temporaneamente importati, ai fini di una piu' razionale utilizzazione degli stessi ovvero allo scopo di sopperire a temporanea eccezionale indisponibilita' di analoghi veicoli nazionali. ((Il Ministero delle finanze, d'intesa con quello del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, puo' autorizzare l'importazione e l'esportazione temporanea, anche a titolo di noleggio o locazione finanziaria, di strumenti, macchinari, attrezzature e veicoli di ogni specie, nonche' di stampi, matrici, cliche', disegni, progetti, da impiegare nell'esecuzione di lavori ovvero nella produzione di beni o di servizi, stabilendo i casi nei quali il regime di importazione ed esportazione temporanea e' consentito direttamente dai capi delle circoscrizioni doganali, con determinazione delle condizioni e delle formalita' da osservarsi. All'atto della riesportazione o della reimportazione saranno riscossi i diritti doganali, secondo il trattamento proprio di detto materiale, previsti rispettivamente per la importazione definitiva o per l'esportazione definitiva e commisurati alla perdita di valore da esso subita durante il periodo della temporanea importazione od esportazione.))
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva