Art. 218 — Interessi di mora
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 luglio 1978 al 15 maggio 1998. Leggi il testo vigente →
Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del ((sei per cento semestrale)), da computarsi sull'ammontare dei diritti doganali dovuti. Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero.
Testo vigente dal 27 luglio 1978 al 15 maggio 1998 · versione 12 su Normattiva