Art. 218 — Interessi di mora
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Gli interessi di mora previsti dagli articoli 191 e 211 sono fissati nella misura del quattro per cento semestrale, da computarsi sull'ammontare dei diritti doganali dovuti. Per la liquidazione degli interessi di cui al precedente comma, il semestre iniziato e' computato per intero.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 27 luglio 1978 · versione 0 su Normattiva