Art. 219Misure amministrative in caso di abusi

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In caso di abusi il Ministro per le finanze puo' ordinare che non sia concessa l'importazione o la esportazione temporanea a determinate persone, e cio' senza pregiudizio delle pene comminate dal presente testo unico.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art219 · fonte su Normattiva