Art. 22
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In tutti i casi in cui le disposizioni in materia doganale prescrivono la vigilanza permanente da parte dei militari della guardia di finanza, l'Amministrazione finanziaria, su proposta dei competenti comandi di Corpo, puo' consentire che il relativo servizio venga organizzato ed attuato con particolari accorgimenti che non richiedano la continua presenza dei militari stessi.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985 · versione 0 su Normattiva