Art. 220 — Norme regolamentari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita' europee in materia di temporanea importazione ed esportazione in regime di traffico di perfezionamento attivo e passivo e di traffico internazionale. Con la stessa procedura si provvede a stabilire:
- a)per quali merci, ammesse all'importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'Amministrazione;
- b)le condizioni e norme per lo scarico anche cumulativo e periodico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione.
Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva