Art. 220Norme regolamentari

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Il Ministro delle finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221 stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita' europee in materia di temporanea importazione ed esportazione in regime di traffico di perfezionamento attivo e passivo e di traffico internazionale. Con la stessa procedura si provvede a stabilire:

  • a)per quali merci, ammesse all'importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'Amministrazione;
  • b)le condizioni e norme per lo scarico anche cumulativo e periodico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione.

Testo vigente dal 12 settembre 1981 al 4 ottobre 2024 · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art220 · fonte su Normattiva