Art. 220 — Norme regolamentari
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Con il regolamento per l'esecuzione del presente testo unico si provvede a stabilire:
- a)per quali merci, ammesse alla importazione temporanea, la lavorazione debba effettuarsi sotto la vigilanza dell'amministrazione;
- b)le condizioni e norme per lo scarico delle bollette di temporanea importazione ed esportazione. Il Ministro per le finanze, con decreto emanato di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, stabilisce le disposizioni, le formalita' e le condizioni da osservare per l'applicazione delle misure adottate dagli organi delle Comunita' europee per la attuazione della direttiva n. 69/73/C.E.E., concernente il regime del perfezionamento attivo, adottata dal Consiglio delle Comunita' stesse in data 4 marzo 1969.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 settembre 1981 · versione 0 su Normattiva