Art. 226

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Il Ministro per le finanze, con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce l'elenco delle merci che, ai fini della spedizione in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art226 · fonte su Normattiva