Art. 228Ritorno delle merci nel territorio doganale

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Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio doganale, possono essere dalla dogana verificate in confronto con le indicazioni risultanti dalla bolletta di cauzione o dal lasciapassare da cui sono accompagnate, per stabilirne l'identita'. Le merci sono considerate estere se la loro identita' non e' riconosciuta, quand'anche siano in colli piombati. Le merci sono parimenti considerate estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione e' scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la mancata reintroduzione nel termine risulti dovuta a forza maggiore.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art228 · fonte su Normattiva