Art. 229

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Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato, adattata e chiusa nelle forme stabilite dal regolamento, e' sottoposto al solo riscontro esterno dei colli in confronto di speciali "liste di carico" nelle quali sono descritte le merci secondo i dati risultanti dalle corrispondenti polizze di carico. Speciali disposizioni possono essere stabilite dal Ministro per le finanze per determinate linee di navigazione, quando ricorrano particolari condizioni di traffico.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art229 · fonte su Normattiva