Art. 235 — Imprese autorizzate
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Le imprese industriali e commerciali che effettuano frequenti spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza. Il controllo sulle singole spedizioni effettuate e' eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilita' aziendali, che l'impresa e' tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali, ovvero attraverso apposite contabilita' richieste dagli organi medesimi. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi quarto e quinto. ((Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche nei confronti delle imprese di spedizione internazionale, che siano in possesso dei requisiti di affidabilita' e degli altri requisiti che saranno stabiliti con il decreto di cui all'art. 236, ultimo comma, relativamente alle spedizioni di merci, di terzi proprietari, in partenza da localita' situate nel territorio di competenza della circoscrizione doganale nel cui ambito le imprese medesime hanno la sede principale o una sede secondaria, stabile ed organizzata. Nelle operazioni doganali compiute ai sensi del presente comma le imprese di spedizione sono solidalmente responsabili col proprietario agli effetti tributari e valutari)). 18
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254
18Il D.P.R. 8 maggio 1985, n. 254 ha disposto (con l'art. 19, comma 3) che "Le disposizioni che recano modificazioni agli articoli 18, 59, 235 e 238, e quelle che sopprimono gli articoli 85 e da 239 a 248 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, hanno rispettivamente efficacia dalla data dei decreti del Ministro delle finanze previsti dall'art. 1, punti 3, 8, 12 e 13, del presente decreto".
Testo vigente dal 1 agosto 1985 al 12 giugno 1991 · versione 19 su Normattiva