Art. 235
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985. Leggi il testo vigente →
Le imprese industriali e commerciali che effettuano frequenti spedizioni all'estero di determinate merci in esportazione, riesportazione o transito possono essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni, prescindendo dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci alla dogana del luogo di partenza. Il controllo sulle singole spedizioni effettuate e' eseguito periodicamente attraverso l'esame delle scritture e delle contabilita' aziendali, che l'impresa e' tenuta a mettere a disposizione degli organi doganali, ovvero attraverso apposite contabilita' richieste dagli organi medesimi. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 232, commi quarto e quinto.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 agosto 1985 · versione 0 su Normattiva