Art. 237Altre facilitazioni per le operazioni di esportazione o riesportazione

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Il Ministero delle finanze puo' consentire che, quando le merci devono formare oggetto di dichiarazione di esportazione o riesportazione, tale dichiarazione sia armonizzata od unificata con altro documento doganale, commerciale o di trasporto, riconosciuto valido per l'uscita della merce dallo Stato. Puo' altresi' consentire che, in luogo della dichiarazione per ciascuna spedizione, sia presentata periodicamente una dichiarazione doganale riepilogativa delle spedizioni effettuate.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 12 giugno 1991 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art237 · fonte su Normattiva