Art. 241
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Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'art. 11, lettera d), del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 devono essere allibrati su appositi registri stabiliti dal Ministero delle finanze. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985 · versione 0 su Normattiva