Art. 241

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985. Leggi il testo vigente →

Gli avvisi consegnati agli uffici doganali di passaggio di cui all'art. 11, lettera d), del regolamento (C.E.E.) n. 542/69 devono essere allibrati su appositi registri stabiliti dal Ministero delle finanze. Le scritture sostitutive degli avvisi di passaggio, tenute dall'amministrazione ferroviaria, restano a disposizione della dogana per un periodo di cinque anni e devono essere esibite ad ogni richiesta della dogana stessa.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 19 marzo 1985 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art241 · fonte su Normattiva