Art. 249Merci in libera pratica negli Stati membri delle Comunita' europee

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Le merci estere che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, quando non siano dichiarate per l'importazione definitiva, possono essere poste nelle condizioni predette verso pagamento dei soli dazi doganali, prelievi agricoli e tasse di effetto equivalente, restando vincolate alla dogana ad ogni altro effetto.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art249 · fonte su Normattiva