Art. 250

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I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 441/69/C.E.E. adottato dal Consiglio delle Comunita' europee il 4 marzo 1969, devono essere vincolati al regime della temporanea importazione e sono sottoposti a tutti gli effetti alle norme degli articoli 175 e seguenti, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento e dalle relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte. I prodotti che vengono ammessi a restituzione, ai sensi dell'art. 3 del regolamento predetto, sono sottoposti alle norme relative al regime di deposito doganale o di punto franco o deposito franco, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso Regolamento n. 441/69/C.E.E. e relative norme di applicazione, modifiche ed aggiunte.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art250 · fonte su Normattiva