Art. 251

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Agli effetti doganali i prodotti del suolo, della pastorizia, dell'allevamento e delle attivita' estrattive ottenuti nei territori extradoganali elencati nel quarto comma dell'art. 2, anche se trasformati o lavorati nei territori stessi, nonche' quelli ottenuti dallo sfruttamento della piattaforma continentale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerati prodotti ottenuti nel territorio doganale. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, sono stabilite le condizioni e le modalita' da osservarsi per l'applicazione del precedente comma, dirette ad impedire che corrispondenti prodotti esteri possano essere introdotti dai territori extradoganali o dalla piattaforma continentale nel territorio doganale senza l'assolvimento degli oneri doganali. Sono fatte salve, relativamente ai prodotti diversi da quelli indicati nel primo comma, le disposizioni di leggi speciali che prevedono agevolazioni fiscali per l'immissione in consumo nel territorio doganale di prodotti ottenuti in territori extradoganali.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art251 · fonte su Normattiva