Art. 259

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Agli effetti del consumo delle provviste di bordo estere e di quelle nazionali esportate, gli aeromobili italiani e stranieri in navigazione nello spazio aereo sottoposto alla sovranita' dello Stato sono considerati fuori del territorio doganale. La precedente disposizione non si applica, per quanto concerne il consumo dei generi di cui all'art. 252, lettera a), agli aeromobili in servizio internazionale di linea nel tratto fra due scali in territorio italiano, quando per tale tratto possono essere accettati nuovi passeggeri in volo interno.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art259 · fonte su Normattiva