Art. 262
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Il Ministro per le finanze, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, puo' stabilite che le singole agevolazioni previste negli articoli 253, 254, 257 e 258 non sono applicabili nei confronti delle navi o degli aeromobili battenti la bandiera di altri Stati, qualora risulti che detti Stati non accordano nei propri porti o aeroporti uguale trattamento alle navi od agli aeromobili italiani della stessa specie.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva