Art. 266

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Agli effetti doganali costituiscono provviste di bordo dei veicoli stradali a motore i combustibili, i carburanti ed i lubrificanti occorrenti durante il viaggio per assicurare l'alimentazione del motore medesimo e delle apparecchiature del veicolo. Le provviste estere esistenti sui veicoli stradali a motore italiani e stranieri all'atto dell'arrivo nel territorio doganale, sempreche' siano contenute nei normali serbatoi direttamente collegati con gli organi da alimentare, possono essere consumate in esenzione da diritti doganali, fino ad esaurimento, durante il successivo percorso nel territorio medesimo per le esigenze del veicolo.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art266 · fonte su Normattiva