Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Con decreto del Presidente della Repubblica possono essere imposte speciali discipline per la navigazione nei laghi e nei fiumi compresi nella zona di vigilanza doganale terrestre.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva