Art. 272
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
I prodotti, i macchinari ed i materiali esteri e nazionali che vengono imbarcati od installati nello Stato su aeromobili stranieri in esercizio per essere destinati a dotazioni di bordo degli aeromobili medesimi sono considerati usciti in transito od in riesportazione se esteri ed in esportazione se nazionali o nazionalizzati.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva