Art. 277

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Ai fini dell'iscrizione nei registri di cui ai precedenti, articoli 275 e 276 la dogana procede alla ricognizione della merce, verificandone la quantita' e la qualita' ed effettuandone provvisoriamente una stima sommaria. Tali operazioni, in assenza del proprietario, sono eseguite alla presenza di due testimoni estranei all'amministrazione finanziaria e, se le merci non si trovano presso la dogana, del depositario o di un suo rappresentante. Trascorso un mese dalla caduta in abbandono la dogana, a norma dei successivi articoli, procede alla vendita delle merci iscritte nei registri anzidetti ovvero ne dispone la cessione gratuita o la distruzione. Fino al momento dell'esito, le merci cadute in abbandono durante la giacenza nei magazzini o recinti gestiti dagli enti ed imprese autorizzati restano in consegna ai magazzini o recinti medesimi, senza che la dogana sia tenuta a rispondere di perdite od avarie ed a sostenere le relative spese di custodia.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art277 · fonte su Normattiva