Art. 28

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Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla piu' vicina dogana per i necessari accertamenti.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art28 · fonte su Normattiva