Art. 28
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Salva l'osservanza degli accordi internazionali, nelle acque nazionali del lago Maggiore e del lago di Lugano i militari della guardia di finanza debbono fermare e visitare le navi, quando vi siano indizi di contrabbando, e scortarle alla piu' vicina dogana per i necessari accertamenti.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva