Art. 283
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E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:
- a)che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali piu' vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;
- b)che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena e' punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva