Art. 286 — Contrabbando nelle zone extra-doganali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
E' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva