Art. 12 — Art. 2 e 3 legge 6 agosto 1876, n. 2361, Serie 2ª
[1]La immissione nei Depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.
[2]Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dalla vigente legge doganale.
[3]Qualora in un Deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'Erario.
[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia,
[5]Imperatore d'Etiopia
[6]Il Ministro per le finanze:
[7]Di Revel.
Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva