Art. 12Art. 2 e 3 legge 6 agosto 1876, n. 2361, Serie 2ª

[1]La immissione nei Depositi franchi di merci escluse dal regolamento, si considera quale contrabbando.

[2]Ai contravventori delle disposizioni del regolamento predetto, sono applicabili le pene stabilite dalla vigente legge doganale.

[3]Qualora in un Deposito franco siansi constatati inconvenienti gravi o frodi, sara' in facolta' del Governo di stabilire con Reale decreto quelle maggiori discipline e cautele, sia temporanee o permanenti, che saranno necessarie a tutelare gli interessi dell'Erario.

[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia,

[5]Imperatore d'Etiopia

[6]Il Ministro per le finanze:

[7]Di Revel.

Testo vigente dal 13 giugno 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-03-17;726~art12 · fonte su Normattiva