Art. 291 — Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
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Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva