Art. 291-ter
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Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena e' aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:
- a)nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunita' del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- b)nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore e' sorpreso insieme a due o piu' persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c)il fatto e' connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d)nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumita';
- e)nel commettere il reato l'autore ha utilizzato societa' di persone o di capitali ovvero si e' avvalso di disponibilita' finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non puo' essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti
Testo vigente dal 19 aprile 2001 al 4 ottobre 2024 · versione 37 su Normattiva