Art. 296
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
Testo vigente dal 4 ottobre 2024, tuttora in vigore · versione 50 su Normattiva
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
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Spiegazione
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2 versioni dal 1973
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
DOGANA - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 296 - APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA AGLI IMPUTATI DI CONTRABBANDO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI IMPUTATI DI ALTRI REATI - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La particolare disciplina vincolante della recidiva in materia di contrabbando ex art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, secondo cui la recidiva primaria e reiterata produce una forma speciale di aggravamento per le ipotesi di reato punite con la sola multa e precisamente l'inflizione obbligatoria della reclusione fino ad un anno in aggiunta alla pena pecuniaria, nel caso di recidiva primaria, e l'aumento dalla meta' a due terzi di tale pena aggiuntiva per il caso di recidiva reiterata, non costituisce una ingiustificata diversita' di trattamento rispetto alla nuova normativa disposta in materia dall'art. 9 del d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220 che, a modifica dell'art. 99 c.p., rimette invece in linea di principio l'applicazione della recidiva alla discrezionalita' del giudice, e non contrasta quindi con l'art. 3, primo comma, Cost.. Il reato di contrabbando doganale, invero, presenta indubbiamente particolari caratteristiche collegate con la lesione di primari interessi dello Stato mediante l'evasione tributaria che l'agente procura, creando situazioni di possibile pericolo e di pubblico allarme, per cui, mentre e' evidente che la disciplina della recidiva attiene alla determinazione della misura della pena e, quindi, per costante giurisprudenza, rientra nella discrezionalita' del legislatore, le caratteristiche peculiari del reato stesso postulano una tutela particolarmente efficace, il che esclude quegli elementi di illogicita' o irragionevolezza che soli potrebbero legittimare un sindacato della Corte ai fini dell'osservanza del principio di eguaglianza.
Riguarda ancheart. 9 d.l. 99/1974art. 99 Codice penale
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DOGANA - D.P.R. 23 GENNAIO 1973, N. 43, ART. 296 - APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA AGLI IMPUTATI DI CONTRABBANDO - ASSUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 296 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle leggi in materia doganale), sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., in quanto con sent. n. 5 del 1977, e' stata dichiarata infondata identica questione sollevata nei medesimi termini.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (t.u. in materia doganale): questione sollevata con ordinanza 1 ottobre 1975 dal tribunale di Como e già dichiarata non fondata con sentenza n. 5 del 1977 di questa Corte. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, P…
ECLI:IT:COST:1977:142 · leggi il testo integrale
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 296 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, (disposizioni legislative in materia doganale) sollevata con le ordinanze in epigrafe dal tribunale di Como, in relazione all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…
ECLI:IT:COST:1977:5 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 SETTEMBRE 2024, N. 141…
Art. 152 — Autorita' giudiziaria ordinaria
… di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.(26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (26) COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE…
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209…
Art. 1
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Art. 2
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209…
Art. 3
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209…
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art296 · fonte su Normattiva