Art. 300

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Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno, e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato alla liberta' vigilata. Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la guardia di finanza.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art300 · fonte su Normattiva