Art. 301-bis
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I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili seguestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che abbiano proceduto al sequestro e che ne facciano richiesta per l'impiego in attivita' di polizia anticontrabbando; se vi ostano esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, all'organo di polizia che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 1, ovvero, in assenza di uso, che ha svolto le operazioni di polizia giudiziaria anticontrabbando a seguito delle quali e' stato emesso il provvedimento definitivo di confisca. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del relativo Ministero con vincolo di destinazione per l'acquisto di mezzi di trasporto, strumenti ed attrezzature per l'attivita' di polizia giudiziaria anticontrabbando della forza di polizia di cui al comma 1.
Testo vigente dal 11 febbraio 1992 al 19 aprile 2001 · versione 27 su Normattiva