Art. 303
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((Art. 303))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473
30Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a lire un milione".
Testo vigente dal 29 aprile 2012 al 4 ottobre 2024 · versione 44 su Normattiva