Art. 304

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Qualora si riscontrino differenze di qualita' e di quantita' tra le merci destinate all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere la restituzione dei diritti, il dichiarante e' punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe - restituita e non maggiore del decuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato di contrabbando. Tuttavia, se l'inesattezza della dichiarazione dipende da errori di calcolo o di trascrizione commessi in buona fede, si applica, in luogo dell'ammenda, la ((sanzione amministrativa)) non minore del decimo e non maggiore dell'intero ammontare della somma anzidetta. Le precedenti disposizioni non si applicano quando la differenza fra i diritti di cui e' stata chiesta la restituzione secondo la dichiarazione e quelli effettivamente da restituire secondo l'accertamento non supera il cinque per cento.

Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 31 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art304 · fonte su Normattiva