Art. 31
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024. Leggi il testo vigente →
Nel caso di naufragio gli addetti all'amministrazione delle dogane ed i militari della guardia di finanza, dopo aver prestato i soccorsi ai naufraghi, devono provvedere, secondo le rispettive attribuzioni, alla tutela degli interessi doganali di concerto con gli organi locali dell'Amministrazione della marina mercantile. Alle merci recuperate da naufragio puo' essere data qualsiasi destinazione doganale consentita dalla legge, che sia richiesta dagli aventi diritto.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva