Art. 311 — Differenze di qualita' nella riesportazione a scarico di temporanea importazione
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Se le merci presentate per la riesportazione si trovano tutte od in parte diverse da quelle che avrebbero dovuto essere riesportate, si applica l'ammenda non minore del doppio ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti sulle merci importate temporaneamente in luogo delle quali ne sono presentate altre. Se le merci presentate per la riesportazione in sostituzione di quelle importate temporaneamente sono soggette a diritti di uscita, si applica inoltre l'ammenda non minore del doppio, ne' maggiore del decuplo dei diritti dovuti per la esportazione delle merci medesime.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva