Art. 318 — Omissione o ritardo nella presentazione della dichiarazione doganale
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come modificato dal D. LGS. 5 giugno 1998, n. 203
32con decorrenza dal 1 aprile 1998
Il D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 come modificato dal D. LGS. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che la sanzione prevista nell'articolo 318 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e' elevata, nel minimo, a lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni. Il D. LGS. 5 giugno 1998, n. 203 ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 aprile 1998".
Testo vigente dal 16 luglio 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 33 su Normattiva