Art. 319
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E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire cinquemila chiunque:
- a)importa od esporta per vie o in orari non permessi merci esenti da diritti di confine;
- b)e' sprovvisto del lasciapassare o della bolletta di cauzione da cui devono essere accompagnate le merci nazionali o nazionalizzate nella circolazione per via di terra, a norma dell'art. 227. E' punito con l'ammenda da lire ottocento a lire duemila chiunque:
- a)presenta alla dogana di destinazione merci estere, spedite da altra dogana con bolletta di cauzione, dopo il termine stabilito nella bolletta stessa, quando non sia giustificato il ritardo;
- b)presenta alla dogana di destinazione, nei casi di cui alla lettera precedente, colli che siano esteriormente alterati, ma senza differenza di peso. L'ammenda si applica per ogni collo alterato.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva