Art. 320
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Chiunque violi le norme stabilite con il decreto del Presidente della Repubblica indicato nell'art. 26, per regolare l'istituzione e l'esercizio dei depositi di merci nelle zone di vigilanza, e' punito con l'ammenda da lire quattromila a lire ventimila.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva