Art. 322
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Per qualunque violazione alle norme del presente testo unico per la quale, non sia stabilita una sanzione speciale, si applica l'ammenda da lire ottocento a lire ventimila. Per le violazioni delle norme contenute nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico puo' essere comminata, nel regolamento stesso, la pena dell'ammenda da lire ottocento a lire diecimila, ovvero la pena pecuniaria nella stessa misura.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 1 aprile 1998 · versione 0 su Normattiva