Art. 326
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I processi verbali concernenti le violazioni del presente testo unico e di ogni altra legge nei casi in cui l'applicazione di essa e' demandata alle Dogane, quando riguardino violazioni accertate fuori degli spazi doganali e per le quali puo' aver luogo la estinzione ai sensi dell'art. 334 o per oblazione od a norma dell'art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, alla dogana competente per territorio. Questa, qualora le violazioni non vengano estinte nei modi sopraindicati, provvede all'invio dei verbali stessi al procuratore della Repubblica presso il tribunale ((ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione e' stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all'applicazione della sanzione amministrativa)), corredandoli delle indicazioni stabilite nel comma terzo dell'articolo precedente.30
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473
30Il D. LGS. 18 dicembre 1997, n. 473 ha disposto (con l'art. 10, comma 3) che "l richiami all'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli articoli 325, quarto comma, e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle norme tributarie".
Testo vigente dal 1 aprile 1998 al 4 ottobre 2024 · versione 31 su Normattiva