Art. 327Invio dei verbali all'autorità giudiziaria

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I processi verbali per i redati per cui non e' ammessa, ne' l'oblazione, ne' l'estinzione ai sensi dell'art. 334, sono trasmessi, a cura dei pubblici ufficiali che li hanno redatti, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il procedimento penale. Nei casi di cui al precedente articolo, copia di detti processi verbali e', contemporaneamente, trasmessa, a cura degli stessi pubblici ufficiali, alla dogana competente, la quale comunica al procuratore della Repubblica le indicazioni di cui al comma terzo dell'art. 325.

Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-23;43~art327 · fonte su Normattiva