Art. 333 — Cose sequestrate
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Le cose sequestrate per reati preveduti dal presente testo unico sono prese in custodia dalla dogana piu' vicina al luogo del sequestro. Per assicurare l'identita' e la conservazione di esse si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli 344, 345 e 346 del codice di procedura penale. Nei procedimenti per reati, i provvedimenti relativi alla restituzione ed alla vendita delle cose sequestrate sono ordinati d'urgenza dall'Autorita' giudiziaria che procede all'istruzione od al giudizio e sono eseguiti dal ricevitore della dogana.
Testo vigente dal 28 marzo 1973 al 4 ottobre 2024 · versione 0 su Normattiva